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Diritti dei passeggeri

Regolamento europeo

Il regolamento (UE) n. 1177/2010 – diritti ed obblighi dei passeggeri – del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, introduce nuovi diritti ed obblighi per i passeggeri nel trasporto navale, prevedendo oneri informativi a favore dei passeggeri e diritti specifici in occasione di ritardi, soppressioni di corse e mancate coincidenze.

L’Autorità di regolazione dei trasporti ( ART ) è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dell’irrogazione delle sanzioni previste in base al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129.

In attuazione della suddetta normativa, l’Autorità riceve, attraverso un sistema telematico dedicato (SiTe), reclami di seconda istanza, volti ad attivare le verifiche al fine dell’irrogazione di eventuali sanzioni.

Reclami di seconda istanza

E’ possibile presentare un reclamo di seconda istanza all’Autorità in caso di violazione dei diritti dei passeggeri del marittimo e per vie navigabili interne sanciti dai Regolamenti europei.

Reclami di seconda istanza

Il passeggero può inoltrare il proprio reclamo all’Autorità – direttamente, tramite un proprio delegato, o tramite associazioni rappresentative – solo dopo aver presentato reclamo all’impresa di trasporto, utilizzando i corretti canali :

  • quando ritiene che la risposta ricevuta dall’impresa di trasporto non sia soddisfacente;
  • oppure se l’impresa di trasporto non fornisce risposta entro i termini di seguito indicati:

Tempistiche

Trasporto via mare e per vie navigabili interne: trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo all’impresa di trasporto.

Come presentare un reclamo all’Autorità

Un reclamo può essere presentato all’Autorità secondo le modalità di seguito indicate:

Modalità

  • via web tramite il sistema di acquisizione telematica dei reclami (SiTe) accessibile dal sito dell’Autorità, con una procedura guidata per il caricamento dei documenti necessari, previa registrazione e rilascio delle relative credenziali;
  • inviando gli appositi moduli, debitamente compilati, unitamente alla documentazione obbligatoria, via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, esclusivamente in formato .pdf;
  • inviando gli appositi moduli, debitamente compilati, unitamente alla documentazione obbligatoria, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’Autorità di regolazione dei trasporti, Ufficio Diritti degli utenti -Via Nizza 230 – 10126 Torino.

Novità: Servizio conciliazioni ART

Con delibera n. 21/2023, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Tale Disciplina * (All.-A-delibera-n.-21_2023_signed ) consente di risolvere – in via conciliativa, tramite la piattaforma ConciliaWeb  − le controversie relative ai viaggi in treno, nave, autobus, e aereo, facendo valere le proprie richieste, anche economiche. Prima di richiedere una conciliazione, è necessario essersi rivolti all’operatore economico con un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo e aver atteso la risposta per almeno 30 giorni. L’istanza di conciliazione deve essere presentata entro un anno dal reclamo o dalla richiesta di rimborso o indennizzo.

In caso di mancata risposta, oppure, di risposta non soddisfacente da parte dell’operatore economico, l’istanza di conciliazione deve essere presentata entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo già inviata all’operatore economico.

In alternativa al Servizio conciliazioni ART è sempre possibile rivolgersi a un qualsiasi organismo Alternative Dispute Resolution ADR conforme ai requisiti del Codice del consumo.

L’istanza di conciliazione non è comunque ammissibile se la controversia può essere risolta di fronte ad altro Organismo di conciliazione* conforme ai requisiti del Codice del consumo e che non prevede oneri a carico dell’utente.

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